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Commenti: Art. 76d | Omnilex
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OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 76d
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Art. 76d
Art. 76c
Art. 77
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:
il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente;
il Paese di provenienza del cane;
il Paese di allevamento.
I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.
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