Torna alla legge

Art. 200a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. L’USAV decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.
  2. Le persone che dispongono di una qualifica professionale estera prima di esercitare un’attività per la quale la presente ordinanza prevede una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 o un diploma specifico devono far riconoscere il loro diploma: a. dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione per un diploma federale secondo la LFPr^1o un diploma secondo la legge federale del 30 settembre 20112sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; b. dall’autorità competente per altri diplomi3^.
  3. Per le persone che possono far valere l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19994tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19605istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) rimangono salve le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 20126sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Footnotes

  1. RS 412.10

  2. RS 414.20

  3. L’elenco delle autorità competenti è disponibile su:www.sbfi.admin.ch> Formazione > Riconoscimento dei diplomi esteri.

  4. RS 0.142.112.681

  5. RS 0.632.31

  6. RS 935.01

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.