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Art. 198a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Le formazioni specialistiche non legate a una professione possono essere offerte da:
    1. un istituto di diritto pubblico;
    2. un’organizzazione incaricata dal servizio specializzato cantonale;
    3. un’associazione professionale;
    4. un’altra organizzazione che dimostri di disporre, da un lato, di personale docente qualificato per impartire tale formazione e, dall’altro, di un certificato ISO 21001:20181oppure eduQua:20212valido o di una certificazione equivalente per istituzioni che si occupano di formazione degli adulti.
  2. La certificazione di cui al capoverso 1 lettera d deve essere stata rilasciata da un organismo di certificazione per i sistemi di gestione accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 19963sull’accreditamento e sulla designazione.
  3. Se la formazione specialistica non legata a una professione non viene offerta o viene offerta solo da poche persone, l’USAV può riconoscere, in singoli casi, la formazione offerta da un’organizzazione che non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1. Questa eccezione non si applica alle formazioni di cui all’articolo 203a .

Footnotes

  1. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch.

  2. La norma menzionata può essere consultata gratuitamente all’indirizzo seguente:https://alice.ch/it/> Qualità > Il label di qualità eduQua.

  3. RS 946.512

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