L’uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:
durante la caccia;
nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
se il metodo di uccisione usato fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.
L’uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.