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Art. 178a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. L’uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:
    1. durante la caccia;
    2. nell’ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
    3. se il metodo di uccisione usato fa cadere l’animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.
  2. L’uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3355).

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