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Commenti: Art. 156 | Omnilex
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OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 156
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Art. 156
Art. 155
Art. 157
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi prima del viaggio che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.
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