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Art. 145a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale

A conclusione di un esperimento sugli animali, l’USAV pubblica i dati seguenti:

  1. il titolo dell’esperimento;
  2. il settore in cui è stato svolto;
  3. lo scopo dell’esperimento secondo la classificazione riconosciuta sul piano internazionale;
  4. il numero di animali impiegati per ogni specie;
  5. il grado di aggravio.

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