Durante l’esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per scritto per ogni animale o gruppo di animali:
inizio dell’esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
aspetti legati all’esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie);
aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l’anestesia, l’analgesia e l’interruzione anticipata dell’esperimento (date, specie);
livello di sofferenza cui l’animale è stato esposto;
eventi indesiderati;
analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati;
conclusione dell’esperimento (data).
I verbali devono:
riportare l’iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali;
essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento;
essere conservati per tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione.
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