Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:
ai fini dell’omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;
ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto;
ai fini dell’insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all’esercizio della professione o all’esecuzione di esperimenti sugli animali;
a scopi militari.
La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per gli scopi di cui all’articolo 9 della legge del 21 marzo 20031sull’ingegneria genetica.2