Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l’articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito:
è compromesso il benessere degli animali;
sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali;
sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali;
sono somministrate o applicate all’animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l’effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
sono prodotti effetti patologici sugli animali;
gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare;
gli animali sono sottoposti a un’anestesia generale;
gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;
gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento;
si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso;
si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superiore all’80 per cento risulta essere senza le caratteristiche desiderate oppure il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazionein vitro .
Per valutare l’opportunità di eseguire un esperimento, l’USAV fissa dei livelli di sofferenza differenziati a seconda della gravità.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.