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Art. 129a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale

L’incaricato della protezione degli animali garantisce che le domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali siano complete e coerenti, in particolare per quanto riguarda:

  1. i dati per la valutazione dell’indispensabilità degli esperimenti secondo l’articolo 137;
  2. i dati sui criteri di sorveglianza e d’interruzione stabiliti e sulle misure che riducono l’aggravio;
  3. le considerazioni relative alla ponderazione degli interessi per la valutazione dell’ammissibilità degli esperimenti.

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