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OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 115a
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Art. 115a
Art. 115
Art. 116
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
In ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un veterinario. Deve essere garantita la sua supplenza.
Il veterinario è responsabile della sorveglianza veterinaria e dell’accudimento degli animali da laboratorio.
Il veterinario deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie delle specie animali detenute.
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