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Art. 115a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. In ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un veterinario. Deve essere garantita la sua supplenza.
  2. Il veterinario è responsabile della sorveglianza veterinaria e dell’accudimento degli animali da laboratorio.
  3. Il veterinario deve dimostrare di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie delle specie animali detenute.

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