Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 101c
Art. 101b
Art. 102
Torna alla legge
Art. 101c
Art. 101b
Art. 102
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
L’autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi è valida per tutta la Svizzera.
La domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone di domicilio del richiedente.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.
Apri in Claude
Apri in ChatGPT