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Art. 101c

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. L’autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi è valida per tutta la Svizzera.
  2. La domanda deve essere presentata all’autorità del Cantone di domicilio del richiedente.

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