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Art. 101a

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale

L’autorizzazione può essere rilasciata solo se:

  1. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell’attività e non consentono la fuga degli animali;
  2. l’attività è organizzata in maniera confacente e documentata adeguatamente;
  3. il personale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 102.

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