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Art. 21

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.
  2. Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.
  3. Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.
  4. Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli.

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