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Art. 20e

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. la collaborazione con i Cantoni;
  2. il catalogo dei dati;
  3. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
  4. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo;
  5. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni cui è subordinata la concessione dell’accesso;
  6. l’archiviazione;
  7. i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

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