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Art. 16

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

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