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Art. 15a

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un’autorizzazione.
  2. Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell’esercizio di tale attività.
  3. Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

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