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Commenti: Art. 15a | Omnilex
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LPAn · Legge federale sulla protezione degli animali
Art. 15a
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455
LPAn
Federal Act
1 set 2008
Fonte originale
Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un’autorizzazione.
Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell’esercizio di tale attività.
Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
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