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Art. 23q

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a una notifica o a un’autorizzazione nonché, a titolo complementare, a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
  2. La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.

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