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Art. 23k

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale se:
    1. i parchi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 23j capoverso 1 lettere a e b;
    2. le misure d’autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti;
    3. le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.
  2. L’entità degli aiuti finanziari dipende dall’efficacia delle misure.

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