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Art. 23j

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:
    1. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
    2. è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f , 23g o 23h e agli articoli 23e , 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b.
  2. Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.
  3. Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato*.*

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