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Art. 2a

431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993Fonte originale

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. unità locale: uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
  2. unità legale: persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
  3. impresa: una combinazione di unità legali;
  4. dati di base delle imprese: dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

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