431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993Fonte originale
L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.1
Possono partecipare al RIS:
le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
2 l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3945). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1779). ↩
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