I Cantoni perseguono e giudicano le violazioni dell’obbligo d’informare, se la rilevazione è eseguita da organi cantonali, e le violazioni del segreto statistico commesse da organi cantonali.
Il dipartimento competente persegue e giudica le altre infrazioni secondo le norme di procedura previste dalla legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.
Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero2e gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.