Chiunque intenzionalmente viola la disposizione di cui all’articolo 14 comunicando dati che devono restare segreti o utilizzandoli per scopi diversi da quelli statistici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.
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