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Art. 14

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.
  2. I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 20031sui profili del DNA e dall’articolo 354 del Codice penale (CP)2.3I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.
  3. Il trattamento dei dati nel sistema d’informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d’identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. 4 la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19815sull’assistenza internazionale in materia penale;
    3. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l’identità delle persone oggetto di una ricerca.

Footnotes

  1. RS 363

  2. RS 311.0

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 5 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 637;FF 2020 3117).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

  5. RS 351.1

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