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Art. 73

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime, abbandona, danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio,

chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un’altra disposizione penale.1

1bis.  Chiunque per negligenza danneggia, lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d’equipaggiamento, cavalli, veicoli o altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, è punito con una pena pecuniaria.2 2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Introdotto dalla cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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