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Art. 53

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
    1. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
    2. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
    3. le pretese di risarcimento.
  2. Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
  3. I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

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