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Art. 52

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260terdel Codice penale svizzero1) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Footnotes

  1. RS 311.0

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