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Art. 50b

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
  2. Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allʼautore di:
    1. mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
    2. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
    3. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
  3. Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lʼautore.
  4. Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del divieto.
  5. Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

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