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Art. 50a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 50 le attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.
  2. Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 50 vieta allʼautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale o in un’altra funzione da iscrivere nel registro di commercio, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.1
  3. Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.
  4. Le interdizioni di cui allʼarticolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellʼattività considerata.
  5. Sono considerate attività implicanti un contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili: a. le attività esercitate specificamente a contatto diretto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili, segnatamente: 1. l’insegnamento, 2. l’educazione e la consulenza, 3. l’assistenza e la sorveglianza, 4. la cura, 5. gli esami e i trattamenti di natura fisica, 6. gli esami e i trattamenti di natura psicologica, 7. la ristorazione, 8. il trasporto, 9. la vendita e il prestito diretti di oggetti destinati specificamente ai minorenni o ad altre persone particolarmente vulnerabili, nonché l’attività di intermediario diretto in tale vendita o prestito, se essa rappresenta l’attività principale della persona in questione; b. altre attività, esercitate soprattutto o regolarmente in istituti che offrono servizi di cui alla lettera a; sono eccettuate le attività per le quali è certo che, a causa della loro ubicazione o del loro orario, non possono implicare alcun contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili.2
  6. Sono considerate particolarmente vulnerabili le persone che, a causa dell’età, di una malattia o di una deficienza fisica, mentale o psichica di lunga durata, dipendono dall’aiuto di terzi nelle attività della vita quotidiana o nella determinazione della loro esistenza.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628;FF 2019 4321).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2018 (Attuazione dell’art. 123c Cost), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3803;FF 2016 5509).

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