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Art. 38

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
  2. Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
  3. Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

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