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Art. 37

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.1
  2. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
  3. La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero2) non sono applicabili alla parte da eseguire.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

  2. RS 311.0

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

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