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Art. 35

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.
  2. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare.
  3. Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

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