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Art. 34b

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero1.
  2. In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l’esecuzione militare della pena detentiva. Esso disciplina i particolari.

Footnotes

  1. RS 311.0

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