Torna alla legge

Art. 232e

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l’Assemblea federale può concedere un’amnistia.
  2. Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.