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Art. 232d

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
  2. Il decreto di grazia ne determina i limiti.
  3. La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l’obbligo di pagare le spese.

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