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Art. 222

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll’autorizzazione del DDPS.
  2. Nominato che sia un comandante in capo dell’esercito, l’autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l’incolpato è sottoposto al suo comando.
  3. Se il processo è stato promosso prima dell’entrata in servizio e se l’autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l’imputato sia licenziato dal servizio.

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