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Art. 204

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. L’autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.
  2. Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.
  3. Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l’esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell’incolpato.

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