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Art. 203

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all’incolpato e confermata simultaneamente per scritto.
  2. Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.
  3. Il comandante informa l’incolpato se dopo l’apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.
  4. La decisione disciplinare contiene in forma concisa:
    1. i dati personali dell’incolpato;
    2. la descrizione dei fatti;
    3. la denominazione giuridica dell’infrazione;
    4. la valutazione dei motivi che l’incolpato ha fatto valere a sua discolpa;
    5. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;
    6. la pena pronunciata;
    7. la menzione della confisca;
    8. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo);
    9. la data e l’ora della notificazione.
  5. Il procedimento disciplinare è gratuito.

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