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Art. 199

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali:

  1. dei capi delle unità amministrative del DDPS;
  2. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198;
  3. nello stato maggiore dell’esercito;
  4. nella riserva;
  5. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;
  6. nelle formazioni d’addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.

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