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Art. 198

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Gli organi di comando superiori del comandante d’unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti:
    1. la riprensione;
    2. il divieto d’uscita;
    3. la multa disciplinare;
    4. gli arresti.
  2. Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti:
    1. la riprensione;
    2. la multa disciplinare;
    3. gli arresti.

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