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Art. 191

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.
  2. In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l’esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l’esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.
  3. Il comandante superiore diretto provvede all’assistenza medica dell’arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell’esecuzione della pena.
  4. Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.
  5. Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l’autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all’articolo 192.

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