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Art. 190

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.
  2. Gli arresti sono scontati con segregazione. L’arrestato non presta servizio.
  3. I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L’arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l’igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all’aperto, isolato, durante un’ora.
  4. Di regola all’arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.
  5. Prima dell’inizio dell’esecuzione della pena si tolgono all’arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l’autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.

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