Torna alla legge

Art. 18

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
  2. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
  3. Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero1.
  4. I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.

Footnotes

  1. RS 311.0

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.