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Art. 17a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.
  2. Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

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