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Art. 160

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
  2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all’esercito.
  3. Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

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