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Art. 159b

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale della specie di pena.

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