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Art. 148a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato.
  2. Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
  3. Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza.1
  4. Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
  5. La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

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