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Art. 148

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.1

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse. 3. …3

Footnotes

  1. Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 21 set. 2023, pubblicata il 25 set. 2023 (RU 2023 538).

  2. Secondo comma abrogato dalla cifraIn.2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  3. Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037;FF 1977 II 1).

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