Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a due mesi o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere*.* 1
Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l’ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345). ↩
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